TROVA LE DIFFERENZE!





L’art. 9a  della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, tuttora in vigore, cita al cpv. 1:
Nessuno può dissimulare o nascondere il proprio viso nelle vie pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico (ad eccezione dei luoghi di culto) o destinati ad offrire un servizio pubblico.

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